15/11/2012 14:26:30
Riporto l`articolo che di fatto conferma quanto già spiegai tempo fa. Ciò che dovrebbe far riflettere non sono tanto le conclusioni della commissione quanto il fatto che l`AE acquisisca i dati da Ebay.
fonte: Fisco e Tasse
La sentenza numero 3 del 23.01.2012, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, ha affrontato una tematica di grandissima attualità: la qualifica fiscale del commercio elettronico praticato da soggetti non imprenditori (o quanto meno che non si ritengono tali). Oggi esiste una ampia varietà di siti specializzati attraverso i quali, mediante la semplice creazione di un account, è possibile vendere, tramite aste o altre modalità, beni dei quali ci si vuole disfare. Quando l’attività appena descritta supera i limiti della “occasionalità” per divenire vera e propria attività che genera reddito d’impresa?. Il caso esaminato Nell’ottobre del 2010 l’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente tre avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 ai fini Irpef, Irap e Iva. Secondo l’Ufficio, in base ai dati acquisiti presso il noto sito di commercio elettronico “E-bay”, il contribuente aveva svolto transazioni commerciali di importo rilevante, conseguendo ricavi d’impresa imponibili non dichiarati pari a Euro: 4.681 nel 2005, 19.418 nel 2006 e 68.293 nel 2007. La decisione della Commissione Tributaria provinciale La Commissione, alla quale ha adito il contribuente per chiedere l’annullamento dei citati atti impositivi, ha risolto la questione definendo quando i compensi percepiti “occasionalmente” da un soggetto tramite il commercio elettronico costituiscono reddito d’impresa. In particolare, i giudici hanno individuato i limiti all’attività commerciale non abituale in quelli previsti per qualificare la “prestazione occasionale di lavoro autonomo”, contenuti nel secondo comma dell’articolo 61 del Decreto Legislativo numero 276 del 2003 (c.d. “Legge Biagi”). Detto richiamo alla normativa lavoristica, ispirato dall’apprezzabile tentativo di quantificare il carattere della “occasionalità”, sia temporalmente (30 giorni con lo stesso committente), sia soprattutto dal punto di vista monetario (limite di 5 mila Euro annui), appare un po’ forzato. Il citato articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003, infatti, si riferisce alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale, il quale rientra fiscalmente nella lettera l) dell’articolo 67 del TUIR. Pare quindi difficile estenderne la nozione all’attività commerciale occasionale (lettera i) dell’articolo 67 del TUIR) oggetto della sentenza pronunciata dal Collegio. La natura “occasionale” dell’attività di commercio elettronico I proventi da attività commerciale possono rientrare nell’ambito dei redditi d’impresa o dei redditi diversi a seconda che l’attività sia svolta rispettivamente in modo “professionale abituale” o “non abituale”. Con riguardo al concetto di “attività commerciale” l’Amministrazione Finanziaria si è espressa nella risoluzione numero 21/E del 01.03.2004 richiamando alcuni principi sanciti dalla Corte di Cassazione per definire la nozione di imprenditore commerciale (Art. 2082 e 2195 c.c.): - l’attività commerciale può consistere anche in un solo affare, se quest’ultimo comporta il compimento di una serie di atti economici coordinati (si pensi, ad un’unica operazione di costruzione di edifici destinati successivamente alla vendita); - la qualifica imprenditoriale non è esclusa dalla circostanza che il soggetto non si sia avvalso del lavoro altrui o di specifici beni strumentali. Una volta individuata la natura commerciale dell’attività, lo svolgimento della stessa protratto nel tempo in modo regolare, anche se non continuo, integra lo svolgimento per professione abituale di un attività commerciale che genera reddito d’impresa. Il commercio elettronico “occasionale”: gli adempimenti connessi Come detto, l’attività “occasionale” di cessione di beni, praticata per mezzo di siti internet specializzati, costituisce dal punto di vista fiscale una “attività commerciale non esercitata abitualmente” rientrante nel novero dei redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1°, lettera i). Il soggetto che svolge l’attività è quindi tenuto a predisporre una ricevuta attestante l’importo riscosso dalla cessione del bene. Tale compenso dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale è avvenuto l’incasso, al netto di eventuali spese inerenti alla vendita sostenute. L’operazione di cessione del bene non è soggetta ad IVA per mancanza del requisito soggettivo, in quanto il soggetto venditore non esercita in modo abituale attività d’impresa.
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15/11/2012 14:32:44
cmq ce ne vuole a sostenere che 68293€ siano frutto di attività non professionale
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15/11/2012 15:15:15
e tra l`altro complimenti alla crescita del business, ci sono aziende quotate che pagherebbero!
detto questo alcune info tornano, il limite dei 5000 dei redditi diversi è da tempo che viene tirato in ballo (dall`inizio della diffusione di internet alle masse, figuratevi che era indicato nei contratti delle barre che ti pagavano per navigare per chi se le ricorda)
per il resto basta il buon senso, come già detto in altro post, nessuno ti rompe le balle (salvo sfiga) per qualche giocattolo venduto (certo se scarichi una collezione da mezzo milione sarei curioso di sapere come funzionerebbe), diverso è se sistematicamente fai il rivenditore alla faccia del fisco
tra l`altro ci sarebbero 2 aspetti, visto che dire `vende su ebay` ormai non ha senso...un conto è vendere usato (esente da iva) un conto è vendere nuovo magari avendolo importato in maniera allegra...
HAVE A NICE DAY!
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15/11/2012 16:55:54
68293 euro? Chissà che culo gli hanno fatto...
Ma fatemi capire: 5000 euro è da intendersi fatturato? La denuncia dei redditi riguarderebbe tutti, anche privati senza attività?
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15/11/2012 17:02:48
beh diciamo che è una forma di evasione come le altre
uno che importa sistematicamente roba in nero, esplicitamente per rivenderla
è davvero eccessivo ritenerlo un occasionale
se un collezionista acquista per se un oggetto, e per mille motivi lo ri vende è un occasionale
se uno in un hanno ha un introito di 5000 euro e rotti (figurarci oltre 60, 000) in nero, da questa attività, è giusto che gli facciano il culo a strisce
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15/11/2012 20:05:36
Chi ancora non sa che "ANNO" SI SCRIVE SENZ`ACCA, non dovrebbe fare il moderat...eh? Ah...Ops...Ciao
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18/11/2012 22:35:03
chissà cosa salterebbe fuori se si volesse perder tempo a vedere quanti strafalcioni di battitura fai tu...
ma appunto, sarebbe una perdita di tempo... come questo sprecato a risponderti... mah
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19/11/2012 01:52:42
(...dalla A alla H ci sono in mezzo altrrrri 4 tasti )
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19/11/2012 13:40:17
beato te che ti diverti con poco
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19/11/2012 15:01:27
Scusate ma devo considerare questo scambio di battute come un semplice cazzeggio tra amici o un principio di flame da parte di kalle74 nei confronti di kurono.
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19/11/2012 15:44:49
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19/11/2012 17:32:08
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19/11/2012 22:37:56
68000 euro ? alla faccia dell`occasionalità
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20/11/2012 20:29:15
(Esagerati! Io a Kurò lo voglio bene )
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20/11/2012 21:48:13
68293€ ??????????? Mizzica se le pagherei le tasse con un introito simile!!!! Vabbè ma che paura possono avere i venditori occasionali? Io ci vivo sì ma vorrei ben vedere se vengono a sequestrarmi qualcosa, cosa gli dò mezzo pacco di crocchette per gatti Science of Diet gentilmente concessi da una zia ricca (come in Fantozzi) , un televisore anni 90 manco da collezione, un lettore DVD che fa quello che vuole (non è possibile comandarlo se non attraverso la telecinesi), mobili di seconda mano, cianfrusaglie come se piovessero, gattoni di lana e polvere sotto i mobili .... Anzi magari mi fanno repulisti in casa.... Al limite può valere qualcosa la micia che nell`ultimo mese di è avvisonata.......per il resto forse gli ufficiali giudiziari mi firmerebbero un`assegno...
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