26/08/2013 00:25:58
abitiamo in un palazzo di 4 appartamenti e di conseguenza 4 condomini! io posseggo solo un appartamento di piccole dimensioni, e niente piu! invece gli altri tre hanno l appartamento piu grande piu garage sottotetto e cantina! oggi sono venuti a dirmi che si dovevano fare dei lavori al palazzo, io non mi sono rifiutato ma ho chiesto che le spartenze delle spese si dovevano fare con le quote millesimali( detto in parole povere chi piu possiede piu paga) ! alla mia richiesta apriti cielo, hanno detto che si doveva dividere in parti uguali perche essendo in 4 non vi e condominio e di conseguenza niente quote millesimali! io ho fatto delle ricerche su internet ma preferirei il parere di qualcuno che e piu esperto!
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26/08/2013 19:54:21
non sono un esperto, ma normalmente la ripartizione delle spese avviene in base alle quote millesimali relative alla proprietà generale....quindi, in linea di principio, avresti ragione. ......il fatto che però ti abbiano detto che non c`è un condominio mi da da pensare che non abbiate neanche le suddette tabelle, pertanto il crterio relativo alla ripartizione di spesa va stabilito in altro modo. Ritengo come te che chi possiede più "proprietà", a rigor di logica dovrebbe pagare di più......
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26/08/2013 20:31:19
Da che so io, sotto i 4 non serve l`amministratore, ma la gestione delle parti comuni, se non per altro accordo, deve essere proporzionata in base alla metratura, se non ci sono tabelle millesimali, che cmq sarebbero da fare. Certo che se i rapporti non sono buoni... Auguri...
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26/08/2013 20:37:59
MEGLIO L ERBA DEL VICINO CHE I VICINI DI ERBA!!! !!Cerca un accordo pacifico che è meglio!
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26/08/2013 20:47:13
Che interventi devono apportare all`edificio? Che io sappia tutto è in funzione delle quote millesimali, e quindi alla metratura. Chi ha di più m2 paga di più e non solo , chi usufruisce più del bene comune paga di più (esempio ascensore con spese rapportate all`altezza del piano) Auguri
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26/08/2013 21:07:41
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26/08/2013 22:25:14
Il condominio corrisponde ad una comunione istituita su alcune parti dell`edificio, da considerarsi necessariamente comuni (es.: i muri maestri, il tetto, etc.), nella quale i soggetti partecipi sono individuati in relazione alla titolarità (per lo più in via esclusiva)di una o più unità immobiliari (i singoli appartamenti, i boxes o le cantine). E` chiaro che in tanto è possibile parlare di edificio in condominio, in quanto gli appartamenti di cui esso è formato appartengano a persone diverse.
Ciascuno dei condomini è contemporaneamente proprietario esclusivo nota2 del singolo appartamento e contitolare, insieme agli altri condomini, per una quota ragguagliata al "peso" specifico della proprietà individuale, di alcune parti dell`edificio (precisamente quelle di cui all`art. 1117 cod.civ. : suolo, fondazioni, scale, muri maestri, che soltanto in forza di contrarie risultanze negoziali nota3 possono sfuggire alla presunzione di comunanza) (Cass.Civ. Sez.Unite, 7449/93; Cass.Civ. Sez.Unite, 412/87) nota4.
Ai fini di poter qualificare un`edificazione come "condominiale" v`è forse un numero minimo di unità immobiliari? Prescindendo dal riferimento alla necessaria predisposizione del regolamento condominiale (per il quale, ai sensi del I comma dell`art. 1138 cod.civ. l`obbligatorietà scatta a partire da un numero di unità superiore a 10) e della indispensabilità di provvedere alla nomina dell`amministratore (che scatta quando i condomini sono più di otto, ai sensi dell`art.1129 cod.civ.), non pare che le regole del codice ne precludano l`applicazione quand`anche si trattasse di due sole unità, con la sola eccezione delle regole relative al funzionamento dell`assemblea (Cass.Civ. Sez.II, 13371/05). Questa conclusione può essere ribadita anche alla luce del testo dell`art.1117 bis cod.civ. introdotto con la novella del 2012, ai sensi del quale "le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell`articolo 1117". La sussistenza del regime condominiale prescinde inoltre dalla destinazione d`uso dell`immobile. Ne segue che la destinazione alberghiera di un fabbricato (nel quale coesistano proprietà individuali di singole porzioni e proprietà di un`azienda alberghiera avente ad oggetto spazi comuni destinati ai servizi) non si palesa incompatibile con la disciplina dettata dalla legge in tema di condominio (Cass.Civ. Sez.II, 1625/07; cfr. anche Cass.Civ. Sez.II, 2477/07 in tema di validità delle deliberazioni collegiali).
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28/08/2013 00:31:13
http://www.abcrisparmio.it/network/condominio/condominio-senza-amministratore-3.html
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28/08/2013 00:33:09
http://www.laleggepertutti.it/32936_ripartizione-delle-spese-condominiali-anche-senza-tabelle-millesimali
Rifiutati di pagare, se ti fanno causa spendono soldi e basta per farti pagare quello che il tribunale stabilisce con questi criteri quindi proporzionale al valore degli appartamenti.
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